Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge sul controllo della sicurezza, LCSic) (Disegno)
Foglio Federale numero 27, 11 Luglio 2006 › Seccion Unica
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Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge sul controllo della sicurezza, LCSic) (Disegno)
Legge federale Disegno concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge sul controllo della sicurezza, LCSic) del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 76 capoverso 3, 82 capoverso 1, 87, 90 e 91 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente legge mira a uniformare l'organizzazione e la procedura di esame e di controllo della sicurezza tecnica di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti. Art. 2 Rapporto con altre leggi federali 1 Per quanto previsto da un'altra legge federale, la prescrizioni della presente legge sono applicabili a impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti. 2 Per quanto una legge speciale non preveda altrimenti, il Consiglio federale stabilisce in particolare: a. la procedura della presente legge in base alla quale è esaminata e controllata la sicurezza tecnica di un impianto, di un veicolo, di un apparecchio, di un sistema di sicurezza o di una componente; b. l'autorità che valuta la sicurezza tecnica, l'autorità che rilascia le approvazioni o le autorizzazioni e l'autorità che esercita la vigilanza; c. le approvazioni o le autorizzazioni necessarie; d. le prescrizioni tecniche di sicurezza applicabili. 3 Qualora in un atto normativo sia prescritta la prova della conformità secondo gli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), la dichiarazione di conformità e il certificato di conformità ai 1 RS 101 2 FF 2006 54533 RS 946.51 Legge sul controllo della sicurezza sensi della LOTC valgono rispettivamente come dichiarazione di sicurezza e certificato di sicurezza ai sensi della presente legge. Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s'intende per: a. sistema di sicurezza: dispositivo i cui elementi sono distribuiti su diversi impianti, veicoli o apparecchi e che nella loro interazione servono a garantire la sicurezza; b. componente: elemento fabbricato appositamente per un impianto, un veicolo, un apparecchio o un sis...
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