Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (avec annexes et mémorandum d'entente)

Extrait


Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (avec annexes et mémorandum d'entente)

Ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali

(Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)

del 13 aprile 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 31 della legge del 20 giugno 20031 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

S'intendono per:

a. descrizione di un bene culturale: 1. tipo di oggetto, materiale, dimensione o peso, soggetto, iscrizione, contrassegno e caratteristiche particolari (segnatamente danni e restauri) di un bene culturale,

2. epoca o data di creazione, autore e titolo, per quanto questi dati siano noti o possano essere accertati con un dispendio di mezzi ragionevole;

b. origine o provenienza di un bene culturale: provenienza di un bene culturale e luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, luogo di ritrovamento;

c. istituzioni della Confederazione: 1. il Museo nazionale svizzero con le sue filiali e succursali, 2. la Biblioteca nazionale svizzera, l'Archivio svizzero di letteratura e il Centro Dürrenmatt,

3. la collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur, 4. il Museo Vela di Ligornetto, 5. la Collezione grafica del Politecnico federale di Zurigo, 6. la collezione d'arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller,

7. la Collezione d'arte della Confederazione (arte e design), 8. il fondo dell'Archivio federale dei monumenti storici;

d. istituzione che dà in prestito un bene culturale: istituzione pubblica o privata

e persone private che prestano beni culturali;

RS 444.11

4 I valori patrimoniali confiscati sono impiegati dall'UFC per: a. la concessione di aiuti finanziari secondo l'articolo 14 LTBC;

b. la copertura delle spese legate alla custodia a titolo fiduciario e al rimpatrio dei beni culturali.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 28 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 28 giugno 20002 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno è modificata com...

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