Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)»

Riassunto


Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)»

09.031

Messaggio

concernente l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)»

del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-2882 1563

Compendio

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per imposte eque senza proporre un controprogetto. Motiva questa decisione con il fatto che l'iniziativa mette in discussione la sovranità dei Cantoni in materia di imposizione e ostacola la concorrenza fiscale. In questo modo nuoce ai Cantoni a fiscalità bassa ma anche all'intero Paese, indebolendo l'attrattiva fiscale della piazza economica svizzera.

Il 6 maggio 2008 è stata depositata l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» nella forma di progetto elaborato. L'iniziativa chiede una modifica degli articoli 129 e 197 della Costituzione federale (Cost.). Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono rispettare i seguenti principi: «per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento» (art. 129 cpv. 2bis lett. a Cost.). Anche per l'imposizione della sostanza è prevista un'aliquota fiscale marginale minima a partire da una determinata sostanza imponibile: «per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille» (art. 129 cpv. 2bis lett. b Cost.). Per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli, gli importi possono essere aumentati (lett. c). La lettera d vieta l'applicazione di aliquote fiscali decrescenti: «l'aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile». Allo stesso tempo l'iniziativa chiede la modifica delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. Di conseguenza, la Confederazione è tenuta a emanare la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'iniziativa (art. 197 n. 8 cpv. 1 Cost.). I Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base all'articolo 129 capoverso 2bis Cost. saranno obbligati a versare contributi supplementari alla perequazione finanziaria per un periodo di tempo stabilito da una legge federale (art. 197

n. 9 Cost.).

L'iniziativa è valida e deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale raccomanda all'Assemblea federale di respingere l'iniziativa popolare senza proporre un controprogetto.

Secondo la statistica dell'imposta federale diretta allestita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nel periodo fiscale 2005, 24 452 contribuenti (0,6 % di tutti i contribuenti) disponevano di un reddito imponibile che eccedeva il limite di reddito previsto dall'iniziativa. Questi contribuenti hanno dichiarato oltre l'8,2 per cento del reddito imponibile complessivo e pagato il 29 per cento de...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società