Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati arabi uniti concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati arabi uniti concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati arabi uniti concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 3 novembre 1998

Entrato in vigore con scambio di note il 16 agosto 1999

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati arabi uniti, in seguito designati come Parti contraenti,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di istituire e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Il termine «investitore...

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