Protocollo che emenda l'Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda (1956)

Riassunto


Protocollo che emenda l'Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda (1956)

Traduzione1

Protocollo che emenda l'Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda (1956)

Concluso a Montreal il 3 novembre 1982

Approvato dall'Assemblea federale il 4 giugno 19852

Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 12 settembre 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 novembre 1989

I Governi sottoscritti,

Parti all'Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda, fatto a Ginevra il 25 settembre 19563 (detto qui di seguito «Accordo»),

considerando auspicabile emendare l'Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti all'Accordo

Art. 1

L'articolo V dell'Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo V

II costo totale dei servizi, calcolato in conformità degli Allegati II e III al presente Accordo, non può superare 4 321 166 dollari degli Stati Uniti per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo limite con il consenso di tutti i Governi contraenti o in applica...

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