Messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (Legge sulla ricerca embrionale, LRE)

Riassunto


Messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (Legge sulla ricerca embrionale, LRE)

02.083

Messaggio

relativo alla legge federale concernente la

ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali

(Legge sulla ricerca embrionale, LRE)

del 20 novembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

In questi ultimi anni, gli sviluppi della medicina e della biologia hanno aperto nuovi ambiti di ricerca, segnatamente per quanto concerne lo studio delle cellule staminali umane. Sulla base delle recenti scoperte si spera in particolare di riuscire a elaborare nuove strategie terapeutiche contro malattie fino ad oggi inguaribili, o difficilmente curabili, come il morbo di Parkinson o di Alzheimer e il diabete.

Le cellule staminali umane possono avere origini diverse tra loro. Il presente disegno di legge considera unicamente quelle embrionali. Esse sono derivate da embrioni di circa una settimana di vita, sviluppati fuori del corpo della donna. Le cellule staminali embrionali sono state derivate per la prima volta nel 1998 a partire da un cosiddetto «embrione soprannumerario», ossia da un embrione creato mediante inseminazione artificiale (fecondazione in vitro) al fine di provocare una gravidanza, ma che non ha potuto essere utilizzato a tale scopo. Le cellule staminali embrionali non possono svilupparsi in un essere umano, ma hanno la capacità di differenziarsi nei diversi tipi di cellula del corpo umane. Non è ancora chiaro se le cellule staminali adulte - derivate da tessuti specifici - presentino le stesse caratteristiche delle cellule staminali embrionali. Stando alle conoscenze attuali, le ricerche con cellule staminali adulte non possono sostituirsi a quelle con cellule staminali embrionali.

Il presente disegno di legge disciplina - oltre alla derivazione per scopi di ricerca di cellule staminali embrionali a partire da embrioni soprannumerari e alla ricerca su cellule staminali embrionali - la ricerca su embrioni soprannumerari. Quest'ultima può contribuire segnatamente a migliorare le tecniche di procreazione mediante fecondazione in vitro.

Secondo l'articolo 119 della Costituzione federale, all'esterno del corpo materno possono essere sviluppati fino a divenire embrioni soltanto tanti oociti impregnati quanti sono necessari per causare una gravidanza in un ciclo. Non è quindi lecito produrre e conservare embrioni «di riserva» nell'ambito di una procreazione artificiale, nell'eventualità in cui la gravidanza desiderata non avvenga all'interno del ciclo. Lo scopo di questa disposizione è quindi di limitare al minimo il numero degli embrioni soprannumerari.

La legge del 18 dicembre 19981 sulla medicina della procreazione, basata sul principio costituzionale summenzionato, sancisce che nell'ambito di una fecondazione in vitro deve essere prodotto il minor numero possibile di embrioni soprannumerari. In particolare è consentito conservare solo oociti impregnati (ovuli fecondati sino alla fusione dei nuclei) e sviluppare in embrioni solo tre oociti per ciclo. Nonostante questa restrizione, accade che siano generati embrioni soprannumerari, ad esempio quando l'embrione non si sviluppa normalmente o non può essere trasferito in utero a causa di una malattia della donna. Secondo il diritto vigente, gli embrioni soprannumerari devono essere lasciati morire. Inoltre, gli embrioni soprannumerari creati prima dell'entrata in vigore della legge sulla medicina della

1 RS 814.90

1046

procreazione (1° gennaio 2001) possono essere conservati al massimo per tre anni (fino al 31 dicembre 2003), dopodiché dovranno essere eliminati.

La ricerca potrebbe utilizzare, in generale o per produrre cellule staminali, embrioni prodotti appositamente a tal fine, segnatamente con il metodo della fecondazione in vitro o della clonazione. In Svizzera è tuttavia chiaramente vietato produrre embrioni per scopi di ricerca.

Non è invece ancora stata disciplinata in modo chiaro ed esaustivo la questione dell'impiego di embrioni soprannumerari per scopi di ricerca. Né la Costituzione federale né la legge sulla medicina della procreazione prevedono disposizioni che autorizzino o vietino l'impiego di embrioni soprannumerari per scopi di ricerca, in particolare per derivare cellule staminali embrionali.

Il presente disegno autorizza l'impiego di embrioni soprannumerari per scopi di ricerca a condizioni ben precise e restrittive. In particolare si prefigge di evitare un impiego abusivo degli embrioni soprannumerari e delle cellule staminali embrionali, nonché di tutelare la dignità umana. Qu...

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