Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

Riassunto


Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20051,

decreta:

I

Sono emanate le seguenti leggi:

1. legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)2;

2. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)3;

3. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)4.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile5

Titolo finale, art. 39

2. Misurazione ufficiale a. Finanziamento

1 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale.

2 L'Assemblea federale disciplina i dettagli in un'ordinanza. Quest'ultima rappresenta la base per i contributi globali fissati in accordi di programma.

1 FF 2005 5349

2 RS 416.0; RU 2007 5871

3 RS 831.26; RU 2007 6049

4 RS 831.30; RU 2007 6055

5 RS 210

2005-1466 5779

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti RU 2007 tra Confederazione e Cantoni. LF

15. Legge del 22 dicembre 191621 sulle forze idriche

Art. 22 cpv. 4

Abrogato

16. Legge federale dell20198 marzo 196022 sulle strade nazionali

Ingresso

2026 visti gli articoli 8123, 8224, 8325, 8626 e 197 numero 3 della Costituzione federale27; 2026

Art. 7 cpv. 3

3 Con riserva della legislazione federale e dell'approvazione dei progetti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni accordare i diritti necessari per la costruzione, l'ampliamento e la gestione degli impianti accessori.

Art. 8 cpv. 1 e 2

1 Le strade nazionali sono di proprietà della Confederazione e sottostanno alla sua sovranità in materia stradale.

2 Gli impianti accessori di cui all'articolo 7 sono di proprietà dei Cantoni.

Art. 14 cpv. 2

2 Ove dette zone possano essere assicurate mediante il diritto cantonale, l'applicazione del medesimo rimane salva nel completamento della rete delle strade nazionali28.

21 RS 721.80 22 RS 725.11 23 Questa disposizione corrisponde all'art. 23 della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (CS 1 3). 24 Questa disposizione corrisponde all'art. 37 della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1958 806). 25 Questa disposizione corrisponde all'art. 36bis della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444). 26 Questa disposizione corrisponde all'art. 36ter della Costituzione federale del

29 maggio 1874 (RU 1983 444, 1996 1491). 27 RS 101; RU 2007 5765 28 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti RU 2007 tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 16 cpv. 2, secondo periodo

2 2026 L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire. 2026

Art. 18 cpv. 2, primo periodo 2 L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente secondo l'articolo 21. 2026

Art. 21

1 I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

2 L'allestimento dei progetti esecutivi compete a:

a. i Cantoni in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento de...

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