Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare

Concluso il 28 agosto 2006

Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 febbraio 2009

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica detti qui di seguito « le Parti contraenti»,

mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Parti contraenti

nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro l'immigrazione illegale,

in conformità agli accordi e ai trattati internazionali vincolanti e sul fondamento della reciprocità, hanno convenuto quanto segue:

I. Riammissione di cittadini delle Parti contraenti Art. 1

(1) Su domanda dell'altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di entrata o di dimora sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o ragionevolmente reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

(2) Il paragrafo 1 si applica se viene provata o ragionevolmente resa verosimile la cittadinanza in base ai documenti elencati nell'articolo 2 del Protocollo d'applicazione concluso dai Ministeri competenti delle due Parti contraenti.

(3) La Parte contraente richiedente riammette questa persona alle stesse condizioni, se da una verifica successiva risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, questa persona non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta. La Parte contraente richiesta originaria presenta la domanda rispettiva entro trenta (30) gio...

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