Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di Origine animale (OESA)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 12, 26 Marzo 2008 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di Origine animale (OESA)
Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
(OESA)Modifica del 7 marzo 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 23 giugno 20041 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 lett. a e 2bis 2 Essa non si applica a: a. abrogata 2bis Essa si applica ai resti alimentari soltanto se questi ultimi: a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; b. sono destinati all'alimentazione animale; oppure c. sono destinati a essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, salvo che provengano dalle economie domestiche private e vengano consegnati alla raccolta pubblica dei rifiuti organici. Art. 3 cpv. 1, 2bis, 6 e 7 1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali, le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all'uso alimentare, nonché i resti alimentari, interi o in parti, greggi o trasformati; 2bis Sono considerati resti alimentari i resti di cucina e di ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato quali ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche. I resti alimentari sono considerati greggi finché non vengono trasformati con uno dei metodi di cui all'allegato 4. 6 Sono considerati impianti di produzione di biogas gli impianti professionali in cui si eliminano biologicamente i sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche. a. in caso di processi termici e chimici, una riduzione di 5 unità log10 per i batteri non sporigeni e i virus non termoresistenti nonché una riduzione di 3 unità log10 per i virus termoresistenti, qualora questi ultimi siano risultati essere un pericolo rilevante; b. in caso di processi chimici, una riduzione di 3 unità log10 per gli stadi di parassiti in grado di sopravvivere. Cifra 39a 39a Resti alimentari destinati all'alimentazione animale I resti alimentari utilizzati come alimenti per animali devono essere sottoposti a un trattamento la cui efficacia corrisponda a quella di un riscaldamento a temperatura di ebollizione per almeno 20 minuti. Pr...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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