Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di Origine animale (OESA)

Riassunto


Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di Origine animale (OESA)

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

(OESA)

Modifica del 7 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 23 giugno 20041 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a e 2bis

2 Essa non si applica a: a. abrogata

2bis Essa si applica ai resti alimentari soltanto se questi ultimi: a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;

b. sono destinati all'alimentazione animale; oppure

c. sono destinati a essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, salvo che provengano dalle economie domestiche private e vengano consegnati alla raccolta pubblica dei rifiuti organici.

Art. 3 cpv. 1, 2bis, 6 e 7

1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali, le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all'uso alimentare, nonché i resti alimentari, interi o in parti, greggi o trasformati;

2bis Sono considerati resti alimentari i resti di cucina e di ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato quali ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche. I resti alimentari sono considerati greggi finché non vengono trasformati con uno dei metodi di cui all'allegato 4.

6 Sono considerati impianti di produzione di biogas gli impianti professionali in cui si eliminano biologicamente i sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche.

a. in caso di processi termici e chimici, una riduzione di 5 unità log10 per i batteri non sporigeni e i virus non termoresistenti nonché una riduzione di 3 unità log10 per i virus termoresistenti, qualora questi ultimi siano risultati essere un pericolo rilevante;

b. in caso di processi chimici, una riduzione di 3 unità log10 per gli stadi di parassiti in grado di sopravvivere.

Cifra 39a

39a Resti alimentari destinati all'alimentazione animale

I resti alimentari utilizzati come alimenti per animali devono essere sottoposti a un trattamento la cui efficacia corrisponda a quella di un riscaldamento a temperatura di ebollizione per almeno 20 minuti.

Pr...

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