Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

Riassunto


Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

del 23 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10 della legge federale del 13 dicembre 19741 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, ordina:

Art. 1 Principio

Le aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati sono composte da un elemento di protezione industriale e da un elemento mobile; sono fatti salvi i regimi preferenziali particolari.

Art. 2 Elementi di protezione industriale

Gli elementi di protezione industriale applicabili ai diversi prodotti sono stabiliti nell'allegato.

Art. 3 Determinazione...

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