Riassunto
Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati
del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10 della legge federale del 13 dicembre 19741 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, ordina: Art. 1 Principio Le aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati sono composte da un elemento di protezione industriale e da un elemento mobile; sono fatti salvi i regimi preferenziali particolari. Art. 2 Elementi di protezione industriale Gli elementi di protezione industriale applicabili ai diversi prodotti sono stabiliti nell'allegato. Art. 3 Determinazione...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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