Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005

Riassunto


Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005

Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata

Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006)

del 21 febbraio 2005

del 9 giugno 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

in risposta al postulato della Commissione della politica di sicurezza CS del 21 febbraio 2005 intitolato «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata», vi sottoponiamo, per informazione, il presente rapporto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il presente rapporto trae origine dal postulato 05.3006 «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata», depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati il 21 febbraio 2005. Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare misure legislative per contrastare più efficacemente il terrorismo e la criminalità organizzata. Nel rapporto si trattano le nove questioni tematizzate dal postulato e si entra nel merito sia delle basi penali per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, sia delle norme giuridiche a livello federale che regolamentano la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione nazionali.

Innanzitutto il rapporto illustra come il diritto penale e quello di procedura penale considerano le organizzazioni criminali di stampo mafioso o terroristico. In questo contesto viene affrontato il nuovo fenomeno, affiorato anche in Svizzera, dei piccoli gruppi o cellule che esprimono la loro solidarietà per reati di matrice ideologicopolitica in tutto il mondo e i cui membri manifestano l'intenzione di commettere crimini gravissimi di violenza. In Svizzera queste cellule si possono perseguire penalmente solo con difficoltà, poiché esse prendono disposizioni abbastanza concrete da essere considerate atti preparatori ai sensi dell'articolo 260bis CP soltanto dopo molto tempo e fino ad allora non si organizzano né si isolano nella stessa misura delle organizzazioni mafiose ai sensi dell'articolo 260ter CP. Il Consiglio federale ritiene tuttavia prematuro avviare già ora misure legislative concrete per procedere penalmente contro questo fenomeno, tanto più che non c'è ancora una giurisprudenza specifica e le Camere federali appena nel 2002 hanno rinunciato ad introdurre la fattispecie generale del terrorismo. Il DFGP ritiene inoltre opportuno attendere i risultati del dibattito parlamentare sulla revisione parziale della LMSI.

Il rapporto esamina in seguito le competenze preventive e repressive della Confederazione nella lotta a simili reati violenti. Nell'esercizio di queste competenze, le autorità di perseguimento penale della Confederazione e il servizio d'informazioni interno devono interagire da vicino. Dal punto di vista giuridico, tale cooperazione è ancorata ad un esauriente sistema normativo che, pur rivelandosi sufficiente dal punto di vista giuridico, tuttavia può comportare alcune difficoltà d'applicazione nell'esecuzione delle misure da parte delle autorità di polizia. Questo deficit deve esser compensato promuovendo la formazione e il perfezionamento professionale, rafforzando contemporaneamente la prontezza nello sfruttare al meglio i canali d'informazione esistenti, favorendo lo scambio d'informazioni nonché portando a buon fine le operazioni attraverso la reciproca collaborazione.

La lotta contro i reati di matrice terroristica o mafiosa, per essere efficiente richiede, oltre ad una cooperazione ottimale tra le autorità competenti a livello nazionale, anche una stretta collaborazione con l'estero, dato che i reati rilevati in Svizzera presentano frequentemente connessioni oltrefrontiera. La cooperazione internazionale si basa sull'assistenza giudiziaria in materia amministrativa e penale dei servizi d'informazione e delle autorità di perseguimento penale. Essa poggia in parte sul diritto nazionale e in parte sui trattati bilaterali o multilaterali. Il Consi-

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glio federale al momento non scorge alcuna necessità d'intervenire a livello legislativo.

L'esperienza sia in Svizzera che all'estero mostra che, in mancanza di prove mate-riali, si può lottare efficacemente contro il terrorismo ed il crimine organizzato soltanto grazie alle deposizioni dei testimoni. Tuttavia un testimone minacciato accetta di deporre o di mantenere la propria deposizione solo in cambio di una protezione adeguata. Le norme procedurali di protezione, attualmente già presenti nel diritto svizzero e previste anche dal D-CPP, costituiscono una parte importante della protezione dei testimoni. Ciononostante esse non bastano più, se l'autore del reato conosce il testimone oppure ne può indivi...

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