Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 28, 17 Luglio 2001 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
(Ordinanza sul dottorato del PFZ)del 16 dicembre 2000La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,visto l'articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:Capitolo 1: Disposizioni generaliArt. 1 Ambito di applicazioneLa presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).Art. 2 Dottorati1 Il PFZ conferisce: a. dottorati ordinari che attestano l'idoneità a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello in base a un lavoro personale e originale;b. dottorati onorari quale riconoscimento a persone che hanno reso eminenti servizi alla scienza.2 Il PFZ pubblica i nomi delle persone a ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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