Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) Solo il n. 8 dell'all (art. 95 cpv. 1 e 105 n. 3) è in vigore.

Riassunto


Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) Solo il n. 8 dell'all (art. 95 cpv. 1 e 105 n. 3) è in vigore.

Termine di referendum: 7 ottobre 2004

Legge federale

sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

(Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

del 18 giugno 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 2 Principio

1 Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

2 In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

3 Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 3 Condizioni

1 Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

1 RS 101

2 FF 2003 1165

Legge sull'unione domestica registrata

2 Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

Art. 4 Impedimenti

1 È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.

2 Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione dome-stica registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura

Art. 5 Domanda

1 La domanda di registrazione si fa all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

2 I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

3 I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.

Art. 6 Esame

L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se non sussistono impedimenti.

Art. 7 Forma

1 L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

2 La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

Art. 8 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 3: Annullamento

Art. 9 Annullabilità assoluta

1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

Legge sull'unione domestica registrata

a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non h...

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