Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Riassunto


Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

del 16 febbraio 2010

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 4, 9 capoverso 2 e 58 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d'identità (ODI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai documenti d'identità di cui all'articolo 1 ODI.

2 Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del DFAE del 13 novembre 20022 concernente l'ordinanza sui documenti d'identità.

Art. 2 Caso speciale di competenza territoriale

Per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein le autorità di rilascio competenti sono i servizi designati dal Cantone di San Gallo.

Capitolo 2: Forma e contenuto Sezione 1: Caratteristiche dei documenti d'identità

Art. 3 Forma

1 Il passaporto ordinario e quello provvisorio sono rilasciati sotto forma di libretto3.

2 La carta d'identità (CID) è rilasciata in formato carta di credito4.

RS 143.111

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. O del DFGP RU 2010

indugio del ritardo l'autorità di rilascio competente. Quest'ultima informa l'Ufficio f...

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