Legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Riassunto


Legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Legge federale

relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

del 14 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20011,

decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931 2 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

Art. 1

La presente legge si applica:

a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 19993

fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;

b. ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)4, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli.

1 FF 2001 4435

2 RS 142.20

3 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 5978)

4 Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dal protocollo del 21 giugno 2001, che è parte integrante dell'Accordo.

5 RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499)

2001-1604 685

Libera circolazione delle persone. LF RU 2002

Art. 4a Scelta dell'assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:

a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa eserc...

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