Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003-2006, il limite di spesa per gli anni 2003-2006, un credito d'impegno per l'installazione sui veicoli ferroviari di un dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS) e il rapporto di...




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Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003-2006, il limite di spesa per gli anni 2003-2006, un credito d'impegno per l'installazione sui veicoli ferroviari di un dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS) e il rapporto di...

02.026 Messaggio

concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS

per gli anni 2003-2006, il limite di spesa per gli anni 2003-2006,

un credito d'impegno per l'installazione sui veicoli ferroviari

di un dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS) e il rapporto di gestione delle FFS relativo alla convenzione 1999-2002

dell'8 marzo 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il rapporto di gestione delle FFS sulla convenzione 1999-2002 e tre disegni di decreto federale: il primo concerne la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima delle Ferrovie federali svizzere FFS per il periodo 2003-2006, il secondo concerne il limite di spesa per l'infrastruttura della società anonima delle Ferrovie federali svizzere FFS per il periodo 2003-2006, il terzo concerne un credito d'impegno per l'installazione sui veicoli ferroviari di un dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS) e il.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

La riforma delle ferrovie entrata in vigore il 1° gennaio 1999 ha comportato anche la revisione totale della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (FFS). Queste ultime, che precedentemente facevano parte dell'Amministrazione federale, con la nuova legge sono diventate una società anonima di diritto speciale iscritta nel registro di commercio. La Confederazione, unica proprietaria della società anonima FFS, conclude con essa una convenzione sulle prestazioni, nella quale vengono definiti di comune accordo gli obiettivi del quadriennio. Oltre a questa convenzione, le Camere federali sono invitate ad approvare anche il limite di spesa per lo stesso periodo.

Nella convenzione sulle prestazioni la Confederazione e le FFS si accordano sull'orientamento strategico, gli obiettivi e l'offerta di prestazioni dell'azienda nei settori dei trasporti e dell'infrastruttura. A scadenze regolari è pertanto prevista la presentazione di rendiconti inerenti al rispetto degli obiettivi fissati e del limite di spesa. La Confederazione rivestirà il ruolo di proprietario e quello di committente delle offerte di trasporto. In occasione della procedura di ordinazione sono stabilite le indennità e definite nel dettaglio le prestazioni di trasporto conformemente all'ordinanza sulle indennità. Il limite di spesa interessa perciò unicamente le prestazioni per il settore dell'infrastruttura, ossia l'indennizzo per i costi d'esercizio non coperti, il mantenimento della qualità e le necessità di base in materia di investimenti. Dopo l'approvazione della convenzione sulle prestazioni il Consiglio federale emanerà una strategia basata sul rapporto di proprietà.

La convenzione sulle prestazioni e il relativo limite di spesa hanno sostanzialmente dato prova di costituire strumenti fondamentali per l'attuazione degli obiettivi della politica federale dei trasporti nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie. Essa concede inoltre alle FFS spazio adeguato per le decisioni aziendali di tipo operativo. La convenzione sulle prestazioni attualmente in vigore è quindi stata sottoposta solo a poche modifiche. In particolare sono stati formulati più chiaramente gli obiettivi cui le FFS devono attenersi nell'ambito della politica dei trasporti e si è concretizzato con più precisione il mandato della Confederazione alle FFS nel set-tore dell'infrastruttura, presentandolo anche in forma cartografica. Inoltre si è provveduto ad ottimizzare il controlling dell'impiego dei mezzi disponibili grazie al limite di spesa, definendone in termini chiari forma e contenuto.

Il limite di spesa relativo alla convenzione sulle prestazioni 2003-2006 ammonta a 6025 milioni di franchi. In termini reali i costi non subiscono quindi variazioni rispetto al periodo 1999-2002. Gli investimenti sono chiaramente incentrati sul mantenimento della qualità. Nel limite del possibile si intende in particolare razionalizzare e migliorare la sicurezza e l'interoperabilità della rete delle FFS. A complemento di ciò sarà possibile effettuare solo modesti investimenti di sviluppo negli agglomerati e sull'asse nord-sud.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore contemporaneamente alla riforma delle ferrovie la nuova legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS, RS 742.31). Da allora nelle FFS1 i settori dell'infrastruttura e di trasporti sono suddivisi organizzativamente e contabilmente in entità distinte. La convenzione sulle prestazioni conclusa fra Confederazione e le FFS e il relativo limite di spesa per il periodo 1999-2002 hanno comportato l'estensione del princ...

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