Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Riassunto


Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Termine di referendum: 8 luglio 2010

Legge federale

su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del 19 marzo 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20081,

decreta:

I

La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

2 L'aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 11 cpv. 4

4 L'indennità che l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.

Art. 16 cpv. 3 e 3bis

3

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