Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 35, 28 Agosto 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
del 27 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed); visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento Art. 1 Rilascio dei diplomi federali 1 I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 2 Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente. 3 Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata. 4 Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione Formazione. Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP. Art. 2 Titoli federali di perfezionamento 1 Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento: a. medico generico ai sensi dell'allegato 1; b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1; c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2; d. chiropratico specia...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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