Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 24 Dicembre 2008 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
(Org-DFGP) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 novembre 19991 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue: Art. 9 cpv. 1 lett. e, 2 lett. a e b 1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti: e. intrattenere e potenziare i contatti con le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali e internazionali. 2 Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti: a. abrogata b. elabora analisi sulla criminalità; Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3, b e i, nonché cpv. 6, 8 e 13 1 Fedpol dirige: a. gli Uffici centrali seguenti: 2. abrogato 3. abrogato b. abrogata i. abrogata 6 Abrogato 8 Gestisce i sistemi d'informazione nei settori della polizia e del perseguimento penale. 13 Abrogato 1 RS 172.213.1 2008-2409 6305 Ordinanza sull'organizzazione del DFGP RU 2008 8. Ordinanza del 24 ottobre 200713 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto Art. 26 cpv. 2 lett. e 2 Il DFAE o l'UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle seguenti autorità, segnatamente: e. al Servizio di analisi e prevenzione (SAP). Art. 33 cpv. 2 2 I dati possono essere comunicati al SAP e all'Ufficio federale di polizia se gli organi di controllo alla frontiera constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera ad opera della persona controllata. 9. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200614 Art. 9 lett. b n. 1 e n L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol): 1. il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199715 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), n. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente per l'esame di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI. Art. 10 lett. b n. 1 e k L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo: b. i seguenti servizi di fedpol: 1. il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI, 13 RS 142.204 14 RS 142.513 15 RS 120 Ordinanza sull'organizzazione del DFGP RU 2008 k. il SAP: esclusivamente per l'esame di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI. Allegato 1 L'allegato 1 dell'ordinanza è sostituito dalla nuova versione qui annessa (Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza SIMIC). 10. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200816 Art. 5 lett. j Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente (on line) le rispettive banche dati mediante procedura di richiamo: j. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; Art. 6 cpv. 2 2 Fedpol emana un regolamento sulla modalità del trattamento dei dati nonché sul diritto d'accesso degli utenti alle singole banche dati. Gli allarmi di cui all'articolo 12 capoverso 1 possono essere consultati soltanto da fedpol, dalle autorità di polizia e dai servizi delle guardie di confine, dal SAP nonché dagli organi doganali con accesso ai dati personali. Allegato L'allegato dell'ordinanza è sostituito dalla nuova versione qui annessa (Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza RIPOL). 11. Ordinanza Ordipro del 7 giugno 200417 Art. 5 cpv. 2 lett. h 2 Sono autorizzati ad accedere ai dati esclusivamente per chiarimenti sull'identità delle persone: h. il Servizio di analisi e prevenzione. 16 RS 361.0; RU 2008 5013 17 RS 235.21 Ordinanza sull'organizzazione del DFGP RU 2008 12. Ordinanza del 10 novembre 200418 sulla comunicazione Art. 1 n. 9 Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti di...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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