Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)




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Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

(OOrg-DDPS)

del 7 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace....

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