Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Riassunto


Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Concluso a Ginevra il 25 novembre 2008

Approvato dall'Assemblea federale il 24 settembre 20092 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 ottobre 2009 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2011

Preambolo

La Repubblica di Colombia (in seguito denominata «Colombia»), da una parte,

e

la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell'AELS»), dall'altra,

ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e di fornire un contributo per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e America del Sud;

considerando gli importanti collegamenti esistenti tra la Colombia e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione firmata a Berna il 17 maggio 2006 (Joint Declaration on Co-operation) e desiderando rafforzare tali collegamenti mediante l'istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e solido sviluppo economico e affermando il loro sostegno ai principi del governo societario nel Patto mondiale dell'ONU, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione;

basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio4 (in seguito denominato «Accordo sull'OMC») e dagli altri accordi negoziati in base a tale accordo e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione;

RS 0.632.312.631 1 Dal testo originale inglese. 2 RU 2011 2743

3 RS 0.120

4 RS 0.632.20

Accordo di libero scambio tra la Colombia e gli Stati dell'AELS RU 2011

6. All'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano di designare e di notificare a ciascuna Parte i punti di contatto per la notifica e lo scambio di informazioni su questioni relative ai sistemi sanitari e fitosanitari.

7. Con il presente Accordo le Parti istituiscono un forum per gli esperti SPS, che si riunisce quando richiesto da una delle Parti. Al fine di permettere un uso efficiente delle risorse le Parti, nella misura del possibile, si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione tecnologici, come la comunicazione elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze e a fare in modo che le conferenze siano organizzate in concomitanza con le riunioni del Comitato misto o con i principali incontri SPS. Il forum è inoltre tenuto a:

(a) controllare e garantire l'implementazione del presente articolo;

(b) valutare le misure che una qualsiasi Parte ritenga possano influire, o aver influito, sull'accesso ai mercati di un'altra Parte al fine di individuare soluzioni appropriate e tempestive conformemente all'Accordo SPS;

(c) valutare lo sviluppo degli interessi delle Parti in relazione all'accesso al mercato;

(d) discutere ulteriori sviluppi dell'Accordo SPS;

(e) considerare gli obblighi delle Parti in relazione alle questioni sanitarie e fitosanitarie in altri accordi internazionali;

(f) stabilire gruppi di esperti tecnici, a seconda delle necessità.

Art. 2.14 Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi10 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, le Parti cooperano in particolare per:

(a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, incluse le procedure di valutazione della conformità;

(b) promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità sulla base di norme e guide pertinenti dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI);

(c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della c...

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