Ordinanza del DFGP sui misuratori di energia termica
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 17, 02 Maggio 2006 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza del DFGP sui misuratori di energia termica
Ordinanza del DFGP sui misuratori di energia termica
del 19 marzo 2006 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti dei contatori d'acqua calda, dei contatori di calore e dei contatori di freddo; b. le procedure per l'immissione di tali misuratori sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali misuratori. Art. 2 Campo d'applicazione La presente ordinanza si applica: a. ai contatori d'acqua calda destinati alla misurazione di volumi d'acqua calda e utilizzati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell'industria leggera; b. ai contatori di calore e ai contatori di freddo destinati alla determinazione dei costi energetici e utilizzati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell'industria leggera. RS 941.231 Misuratori di energia termica. O del DFGP RU 2006 Allegato 2 (art. 6 e 9) Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione dei contatori d'acqua calda e dei contatori di calore 1 Sorveglianza delle misurazioni durante l'esercizio Se dispone di almeno 150 contatori di calore e contatori d'acqua calda in esercizio, l'utilizzatore può presentare all'Ufficio federale la domanda per una procedura che, alle condizioni esposte di seguito, permette di prolungare l'intervallo di verificazione: 2013 la procedura deve essere tale da garantire, grazie a provvedimenti appropriati, misurazioni corrette; 2013 tut...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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