Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua

Riassunto


Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua

del 19 marzo 2006

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771

sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti degli apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua;

b. le procedure per l'immissione di tali apparecchi sul mercato;

c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali apparecchi.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli apparecchi e agli impianti destinati alla misurazione continua e dinamica di quantità (volumi o masse) di liquidi...

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