Messaggio concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC

Riassunto


Messaggio concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC

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Messaggio

concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale

che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC

dell'8 dicembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La Cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Situazione attuale

Il presente messaggio illustra la terza tappa del progetto di nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Focalizzandosi esclusivamente sulla perequazione finanziaria in senso stretto esso analizza, in particolare, le dotazioni della perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e della compensazione dei casi di rigore.

Chiarisce inoltre alcune questioni finanziarie legate alla transizione verso il nuovo regime, emerse dalla suddivisione dei compiti così come prevista dal secondo pacchetto NPC.

Contenuto del progetto

Mediante il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri il Parlamento stabilisce, da un lato, il contributo che i Cantoni economicamente forti e la Confederazione devono versare alla perequazione delle risorse a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Dall'altro definisce i contributi di base che la Confederazione versa ai Cantoni con oneri speciali di tipo geotopografico e sociodemografico. Questi contributi si riferiscono al primo anno di un quadriennio; per il secondo, il terzo e il quarto anno essi saranno adeguati di volta in volta dal Consiglio federale.

Il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore definisce il contributo della Confederazione e quello dei Cantoni in questo ambito. La compensazione dei casi di rigore è destinata ai Cantoni finanziariamente deboli che, nella transizione al sistema NPC, non riescono a beneficiare di un certo margine di sgravio.

Il presente messaggio illustra inoltre le basi legali necessarie a garantire e control-lare la qualità dei calcoli relativi alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri, che saranno sancite nella legge sul Controllo federale delle finanze.

Oltre alla dotazione dei fondi perequativi vanno chiarite alcune questioni legate alla suddivisione dei compiti, e ciò sulla base del cosiddetto bilancio globale tra Confederazione e Cantoni, il cui compito è garantire il rispetto del principio della neutralità dei costi. Occorrerà in particolare definire:

- la portata dei contributi federali all'AVS e all'AI (legge sull'AVS, legge sull'AI), e

- la nuova quota parte cantonale, non vincolata a opere, agli utili dell'imposta sugli oli minerali (legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata).

Il presente messaggio illustra inoltre una disposizione transitoria della legge sull'AI, concernente i contributi posticipati non ancora versati dall'assicurazione alle istituzioni per persone invalide al momento del passaggio alla NPC. Offre

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infine una panoramica sui disciplinamenti che occorrerà prevedere a livello di ordinanza per applicare la perequazione in senso stretto.

Come già detto in occasione del primo messaggio sulla NPC, il nuovo sistema potrà essere introdotto solo integralmente; l'interdipendenza delle diverse disposizioni impone un'entrata in vigore simultanea di tutte le modifiche costituzionali e legislative previste. Dato che nel corso del 2007 la Confederazione adotterà le necessarie modifiche a livello di ordinanza e che anche a livello cantonale sono già stati compiuti i passi necessari, l'intera NPC dovrebbe poter entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

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Indice

Compendio 608

Tavola delle abbreviazioni 614

1 Punti essenziali del progetto 616

1.1 Situazione iniziale 616

1.1.1 Panoramica sulla NPC 616

1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune 616

1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC 618

1.1.1.3 Passaggio alla NPC nel principio della neutralità dei costi

e compensazione dei casi di rigore 622

1.1.2 I tre progetti della NPC 622

1.1.2.1 Panoramica dei progetti 622

1.1.2.2 Prima tappa: votazione popolare del 28 novembre 200...

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