Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Riassunto


Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

dell20198 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per prodotti agricoli vegetali e animali, nonché per prodotti agricoli vegetali e animali trasformati.

2 Si applica unicamente ai prodotti fabbricati in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 2 Designazioni «montagna» e «alpe»

1 I termini seguenti e le designazioni da essi derivate possono essere utilizzati per designare i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1, nonché nei documenti commerciali e nella pubblicità relativa a questi prodotti, solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute:

Tedesco Francese Italiano Romancio

a. Berg montagne montagna muntogna

b. Alp alpage...

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