Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Riassunto


Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica all'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.

Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e...

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