Riassunto
Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Concluso il 17 maggio 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2011 La Confederazione Svizzera, in seguito «la Svizzera», e l'Unione europea, in seguito «l'Unione», in seguito denominate insieme «le Parti», considerando che l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli1 (in seguito «l'Accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002, risolute a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (in seguito «IG») e a facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle Parti che beneficiano di una IG ai sensi della loro rispettiva regolamentazione, e di aggiornare regolarmente l'elenco delle IG protette dal presente accordo, considerando che esse hanno emanato le legislazioni convergenti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio, considerando che esse hanno proceduto a un esame ed a una consultazione pubblica sulla protezione delle IG elencate nel presente accordo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Modifiche L'Accordo agricolo è modificato come segue: 1. all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato: 2013 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:»; 1 RS 0.916.026.81 Commercio di prodotti agricoli. Acc. con l'UE RU 2011 2. Elenco delle IG dell'Unione Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1). Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione2 Tipo di prodotto Gailtaler Almkäse DOP 13 Gailtaler Speck IGP 12 Marchfeldspargel IGP 16 Steirischer Kren IGP 16 Steirisches Kürbiskernöl IGP 15 Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse DOP 13 Tiroler Bergkäse DOP 13 Tiroler Graukäse DOP 13 Tiroler Speck IGP 12 Vorarlberger Alpkäse DOP 13 Vorarlberger Bergkäse DOP 13 Wachauer Marille DOP 16 Waldviertler Graumohn DOP 16 Beurre d'Ardenne DOP 15 Brussels grondwitloof IGP 16 Fromage de Herve DOP 13 Geraardsbergse Mattentaart IGP 24 Jambon d'Ardenne IGP 12 Pâté gaumais IGP 18 Vlaams 2013 Brabantse Tafeldruif DOP 16 039b03bf03c503ba03bf03cd03bc03b9 039303b503c103bf03c303ba03ae03c003bf03c5 Loukoumi Geroskipou IGP 24 Brn011bnské pivo/Starobrn011bnské pivo IGP 21 Bud011bjovické pivo IGP 21 Bud011bjovický m011b01610165anský var IGP 21 010ceské pivo IGP 21 010ceskobud011bjovi...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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