Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica federale democratica d'Etiopia concernente i trasporti aerei (con Allegato)

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica federale democratica d'Etiopia concernente i trasporti aerei (con Allegato)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica federale democratica d'Etiopia concernente i trasporti aerei

Concluso ad Addis Abeba il 10 febbraio 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 giugno 2003

Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale democratica d'Etiopia

di seguito nell'Accordo «Parti»

fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale democratica d'Etiopia, di seguito chiamati «Parti» hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a. la definizione di «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;

b. la definizione di «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica federale e democratica d'Etio...

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