Decisione n. 2/2009 del Comitato misto Svizzera-CE del 13 luglio 2009 che modifica il protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Riassunto


Decisione n. 2/2009 del Comitato misto Svizzera-CE del 13 luglio 2009 che modifica il protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea

Decisione n. 2/2009 del comitato misto Svizzera-CE del 13 luglio 2009 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Approvata il 13 luglio 2009 Entrata in vigore il 13 luglio 2009

Testo originale

Il comitato misto, visto l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, in seguito denominato «l'accordo», visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa2, in seguito denominato «il protocollo n. 3», in particolare l'articolo 39,

considerando che: (1) La Bulgaria e la Romania, in seguito denominate «i nuovi Stati membri», hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007. (2) Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, le merci originarie di tali nuovi Stati membri importate in Svizzera nel quadro dell'accordo dovrebbero essere considerate di origine comunitaria. (3) Sono pertanto necessarie alcune modifiche tecniche del testo del protocollo n. 3. (4) Dal 1° gennaio 2007 gli scambi tra i nuovi Stati membri e la Svizzera dovrebbero pertanto essere soggetti all'accordo quale modificato dal presente atto. A decorrere dalla stessa data è opportuno quindi cessare l'applicazione dell'accordo in materia di scambi concluso tra la Svizzera e i nuovi Stati membri prima della loro adesione. Misure transitorie dovrebbero agevolare il processo di transizione e garantire la certezza del diritto. (5) Sono state introdotte alcune modifiche nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato), con effetto dal 1° gennaio 2007. Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare l'allegato II del protocollo n. 3.

RS 0.632.401.33

1 RS 0.632.401

2 RS 0.632.401.3

2009-0942 95

Modifica del protocollo n. 3. Dec. n. 2/2009 RU 2010 del comitato misto CE-Svizzera

Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

2013 Maltosio o fruttosio chimicamente puri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

2013 Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2013 altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

ex 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

2013 a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

2013 in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione:

2013 a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

2013 in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Modifica del protocollo n. 3. Dec. n. 2/2009 RU 2010 del comitato misto CE-Svizzera

Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

2013 multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2013 altri Fabbricazione in cui: 2013 il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

2013 entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fa...

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