Ordinanza concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale

Riassunto


Ordinanza concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale

Ordinanza concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale

del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 2 e 28 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali relativi agli impiegati, agli ex impiegati e ai candidati agli impieghi dell'Amministrazione federale.

2 Essa si applica alle unità dell'Amministrazione federale menzionate nell'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), fatta eccezione per le unità dell'Amministrazione federale decentralizzate aggregate al Dipartimento federale dell'interno e per l'Istituto federale della proprietà intellettuale (di seguito: Amministrazione federale).

3 Il trattamento dei dati raccolti in occasione dei controlli di sicurezza è ...

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