Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS)

Riassunto


Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS)

Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea

(OLPS)

del 15 settembre 2008

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, 26 e 138a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA), in esecuzione della Direttiva 2006/23/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences) dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea;

b. la formazione di dette persone;

c. la certificazione e il riconoscimento delle organizzazioni che offrono formazioni per dette persone (organizzazioni di formazione).

Art. 2 Rapporto con il diritto internazionale

1 La Direttiva 2006/23/CE: a. si applica ai controllori del traffico aereo;

b. è direttamente applicabile, conformemente all'articolo 138a ONA, agli impiegati dei servizi di navigazione aerea a condizione che la presente ordinanza non contenga disposizioni derogatorie.

2 Le norme e le raccomandazioni, comprese le prescrizioni tecniche, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) conformemente all'allegato I della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all'aviazione civile internazionale

RS 748.222.3 1 RS 748.01 2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell'All. all'Acc. e può essere consultata oppure ordinata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

3 RS 0.748.0

2008-0006 4343

impartisce la formazione operativa, senza avere violato le prescrizioni per negligenza grave o intenzionalmente;

c. ha portato a termine con successo un corso per istruttori addetti alla formazione operativa.

2 Per garantire lo svolgimento delle misure di formazione, l'UFAC può concedere deroghe temporanee alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. Autorizza una deroga su richiesta del titolare della licenza e su raccomandazione del fornitore di servizi di navigazione aerea e dell'organizzazione di formazione.

Art. 32 Specializzazione di esaminatore delle competenze

1 L'UFAC nomina gli esaminatori delle competenze per la formazione all'interno dell'unità e per il programma di competenza.

2 Gli esaminatori delle competenze valutano in modo imparziale e oggettivo altri titolari di licenze nell'ambito di esami o valutazioni condotti a inter...

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