Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 38, 23 Settembre 2008 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 38, 23 Settembre 2008 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS)
Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea
(OLPS) del 15 settembre 2008 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, 26 e 138a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA), in esecuzione della Direttiva 2006/23/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences) dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. la formazione di dette persone; c. la certificazione e il riconoscimento delle organizzazioni che offrono formazioni per dette persone (organizzazioni di formazione). Art. 2 Rapporto con il diritto internazionale 1 La Direttiva 2006/23/CE: a. si applica ai controllori del traffico aereo; b. è direttamente applicabile, conformemente all'articolo 138a ONA, agli impiegati dei servizi di navigazione aerea a condizione che la presente ordinanza non contenga disposizioni derogatorie. 2 Le norme e le raccomandazioni, comprese le prescrizioni tecniche, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) conformemente all'allegato I della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all'aviazione civile internazionale RS 748.222.3 1 RS 748.01 2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell'All. all'Acc. e può essere consultata oppure ordinata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 3 RS 0.748.0 2008-0006 4343 impartisce la formazione operativa, senza avere violato le prescrizioni per negligenza grave o intenzionalmente; c. ha portato a termine con successo un corso per istruttori addetti alla formazione operativa. 2 Per garantire lo svolgimento delle misure di formazione, l'UFAC può concedere deroghe temporanee alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. Autorizza una deroga su richiesta del titolare della licenza e su raccomandazione del fornitore di servizi di navigazione aerea e dell'organizzazione di formazione. Art. 32 Specializzazione di esaminatore delle competenze 1 L'UFAC nomina gli esaminatori delle competenze per la formazione all'interno dell'unità e per il programma di competenza. 2 Gli esaminatori delle competenze valutano in modo imparziale e oggettivo altri titolari di licenze nell'ambito di esami o valutazioni condotti a inter...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Convenzione penale sulla corruzione | protocollo all accordo tra la confederazione svizzera da una parte e la comunità europea e i suoi stati membri dall altra sulla libera circolazione delle persone relativo... | ordinanza sulle norme della circolazione stradale (onc) | règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la convention sur la délivrance de brevets européens | Sentencia nº 4417 de Consiglio di Stato, August 28, 2009 | Sentencia nº 5760 de Consiglio di Stato November 18 2009 | Sentencia nº 1559 de Consiglio di Stato, April 10, 2010 | sentencia nº 2078 de consiglio di stato, may 12, 2010