Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Riassunto


Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

05.074 Messaggio

concernente l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale

per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

del 26 ottobre 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio Vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il recente passato è stato caratterizzato da eventi epocali, quali la fine del conflitto Est-Ovest e la conseguente accelerazione del processo di globalizzazione. La criminalità organizzata ha reagito a tali sviluppi varcando la soglia nazionale per assu-mere dimensioni transnazionali, divenendo quindi un grosso problema politico internazionale. Non è stata risparmiata nemmeno la Svizzera, che ha adottato una serie di misure penali volte a combattere la criminalità organizzata. Le norme introdotte reprimono la partecipazione e il sostegno a un'organizzazione criminale e migliorano l'accesso alle basi finanziarie del crimine organizzato punendo il riciclaggio di denaro e la corruzione e ampliando le possibilità di confisca e di sequestro dei valori patrimoniali acquisiti con mezzi delittuosi. Inoltre è stata introdotta di recente la responsabilità della persona giuridica per tali reati. Dall'inizio del 2002 la Confederazione dispone di competenze più estese nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità economica. Tuttavia, l'approccio repressivo non è di per sé sufficiente ad arginare tali reati nella misura sperata. Una lotta efficace contro la criminalità organizzata transnazionale presuppone infatti l'esistenza di strategie preventive mirate e coordinate nonché una stretta collaborazione nazionale e internazionale.

Finora nessuno strumento universale prevedeva misure specifiche per la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. La Convenzione colma tale lacuna armonizzando gli ordinamenti interni degli Stati Parte e definendo uno standard che il diritto nazionale è chiamato a soddisfare. Si prefigge inoltre di migliorare e intensificare la cooperazione tra gli Stati per combattere la criminalità organizzata transnazionale con maggiore efficacia.

Per realizzare tale obiettivo gli Stati Parte si impegnano in particolare a punire la partecipazione a un'organizzazione criminale e il riciclaggio intenzionale di denaro, a valutare la possibilità di reprimere la corruzione intenzionale attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri, a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche, ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati, a migliorare la cooperazione internazionale in materia e infine ad adottare misure di prevenzione.

La Convenzione è integrata dai Protocolli addizionali in materia di tratta di persone, di traffico di migranti e di armi da fuoco. Quest'ultimo protocollo non è oggetto del presente disegno.

Il Protocollo addizionale contro la tratta di persone si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare riguardo alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere di natura sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). Il Protocollo prevede in particolare di punire e prevenire la tratta di persone, di tutelare le vittime e di rafforzare la cooperazione internazionale. Esso si applica ai reati di carattere transnazionale commessi con la partecipazione di un gruppo criminale organizzato.

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Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti prevede in particolare l'obbligo di punire il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti a tale scopo. Inoltre gli Stati Parte sono tenuti ad adottare misure in materia di scambio di informazioni, di sicurezza delle frontiere e dei documenti, di prevenzione, di formazione, di perfezionamento e di cooperazione tecnica. Si impegnano inoltre a tutelare le vittime e a riammettere i propri cittadini nonché i cittadini di Stati terzi che abbiano il diritto di risiedere a titolo permanente sul loro territorio.

Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale...

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