Costituzione del Cantone dei Grigioni
Foglio Federale numero 11, 23 Marzo 2004 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 11, 23 Marzo 2004 › Seccion Unica
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Costituzione del Cantone dei Grigioni
Costituzione del Cantone dei Grigioni accettata dal Popolo il 18 maggio 2003/14 settembre 2003 Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni, coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato, risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la demo-crazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future, con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico, ci diamo la seguente Costituzione: I. Disposizioni generali e principi che regolano l'operato dello Stato Art. 1 Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà sociale. Art. 2 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. 2 Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. 3 Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. 4 Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. Art. 3 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. 2 Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. Il Cantone deiGrigioni Relazioni con laConfederazione, con i cantoni e con l'estero Lingue Costituzione del Cantone dei Grigioni 3 I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. Art. 4 1 La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale si basano sui principi della separazione e della limitazione dei poteri. 2 Le autorità cooperano, nei limiti delle proprie competenze, ai fini dell'adempimento degli obiettivi dello Stato. Art. 5 1 Il diritto funge da fondamento e da limite dell'attività dello Stato. 2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico intere...
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