Costituzione del Cantone dei Grigioni

Riassunto


Costituzione del Cantone dei Grigioni

Costituzione

del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il 18 maggio 2003/14 settembre 2003

Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni,

coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato,

risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la demo-crazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future,

con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico,

ci diamo la seguente Costituzione:

I. Disposizioni generali e principi che regolano l'operato dello Stato

Art. 1

Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà sociale.

Art. 2

1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera.

2 Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti.

3 Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe.

4 Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera.

Art. 3

1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.

2 Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

Il Cantone dei

Grigioni

Relazioni con la

Confederazione, con i cantoni e con l'estero

Lingue

Costituzione del Cantone dei Grigioni

3 I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 4

1 La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale si basano sui principi della separazione e della limitazione dei poteri.

2 Le autorità cooperano, nei limiti delle proprie competenze, ai fini dell'adempimento degli obiettivi dello Stato.

Art. 5

1 Il diritto funge da fondamento e da limite dell'attività dello Stato.

2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico intere...

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