Riassunto
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(OSCPT)Modifica del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 31 ottobre 20011 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. e 3 Essa si applica: e. agli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, compresi i fornitori di accesso a Internet; Art. 2 Termini e abbreviazioni I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato. Art. 8 cpv. 1 1 Il Servizio istituisce e gestisce un centro di trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Art. 9 Protezione dei dati e sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dalle disposizioni relative alla sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'ordinanza del 26 settembre 20033 sull'informatica nell'Amministrazione federale. 2 Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione si uniformano alle istruzioni del Servizio per tutte le questioni di sicurezza dei da...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati