Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)




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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)

Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

(OCGIN)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 23 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20031 sull'energia nucleare, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell'idoneità.

Sezione 2: Compiti e competenze dei corpi di guardia

Art. 2 Compiti

1 I corpi di guardia adempiono in particolare i compiti segue...

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