Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 25, 27 Giugno 2006 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 25, 27 Giugno 2006 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari
(OCGIN) del 9 giugno 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 23 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20031 sull'energia nucleare, ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell'idoneità. Sezione 2: Compiti e competenze dei corpi di guardia Art. 2 Compiti 1 I corpi di guardia adempiono in particolare i compiti segue...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci