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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari
(OCGIN) del 9 giugno 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 23 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20031 sull'energia nucleare, ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell'idoneità. Sezione 2: Compiti e competenze dei corpi di guardia Art. 2 Compiti 1 I corpi di guardia adempiono in particolare i compiti segue...See the full content of this document
