Legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 26, 02 Luglio 2002 › Singoli › Legge
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Legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI)
Legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale
(LCPI)del 22 giugno 2001L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20002,decreta:Capitolo 1: Disposizioni generaliArt. 1 Oggetto1 La presente legge disciplina la cooperazione con la Corte penale internazionale (Corte) istituita dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto).2 Disciplina segnatamente: a. la consegna delle persone perseguite o condannate dalla Corte (capitolo 3);b. le altre forme di cooperazione (capitolo 4);c. l'esecuzione delle sanzioni pronunciate dalla Corte (capitolo 5).Art. 2 Diritto applicabileLa cooperazione con la Corte è retta esclusivamente dalle disposizioni della presente legge e dello Statuto.Capitolo 2: Cooperazione con la Corte Sezione 1: Principi della cooperazioneArt. 3 Ufficio centrale1 L'Ufficio federale di giustizia istituisce un ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte. RS 351.61RS 1012FF 2001 3113RS ...; RU ... (FF 2001 505)2 Se la persona da consegnare è perseguita o incarcerata in Svizzera per altri reati, l'Ufficio centrale può rinviare l'esecuzione della consegna per un periodo stabilito d'intesa con la Corte.3 Se la consegna è rifiutata, l'Ufficio centrale revoca la carcerazione in vista di consegna.Art. 26 Trasferimento temporaneo1 Nei casi di cui agli articoli 24 capoverso 2 e 25 capoverso 2, l'Ufficio centrale può autorizzare il trasferimento temporaneo della persona perseguita se consultazioni con la Corte consentono di accertare:a. la durata per cui la Corte chiede tale trasferimento;b. che la persona perseguita rimarrà in carcere durante tutto questo lasso di tempo;c. su quale procedimento è computata la privazione della libertà;d. che a conclusione del procedimento la persona perseguita sarà ri...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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