Riassunto
Convenzione sulla cibercriminalità
Traduzione1
Convenzione sulla cibercriminalità Conclusa a Budapest il 23 novembre 2001 Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 20112Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 settembre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di rafforzare il legame fra i propri membri; riconoscendo l'interesse a intensificare la collaborazione con gli altri Stati parte della presente Convenzione; convinti della necessità di perseguire in via prioritaria una politica comune in campo penale finalizzata a proteggere la società contro la criminalità informatica, in particolare adottando una legislazione adeguata e migliorando la cooperazione internazionale; consci dei profondi cambiamenti dovuti all'introduzione della tecnologia digitale, alla convergenza e alla costante globalizzazione delle reti informatiche; preoccupati per il rischio che le reti informatiche e le informazioni elettroniche vengano utilizzate anche per commettere reati e che le prove di tali reati siano memorizzate e trasferite attraverso queste reti; riconoscendo la necessità di una cooperazione tra gli Stati e l'industria privata nella lotta alla criminalità informatica e il bisogno di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione; ritenendo che una lotta efficace contro la criminalità informatica richieda una rafforzata, rapida e ben funzionante cooperazione internazionale in campo penale; convinti che la presente Convenzione sia necessaria per prevenire azioni dirette contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, così come l'uso improprio di questi sistemi, reti e dati, rendendo punibili i comportamenti in essa descritti e istituendo poteri sufficienti per combattere efficacemente questi reati, facilitandone l'individuazione, l'investigazione e il perseguimento su scala sia nazionale che internazionale e adottando provvedimenti per una cooperazione internazionale rapida e affidabile; RS 0.311.43 1 Dal testo originale francese (RO 2011 6297).2 RU 2011 6293 Cibercriminalità. Conv. RU 2011 detto soggetto a conservare e salvaguardare l'integrità dei dati per il periodo di tempo richiesto 2013 al massimo 90 giorni 2013 per consentire alle autorità competenti di ottenere la loro trasmissione. Le Parti possono prevedere il successivo rinnovo di tale ingiunzione. 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per obbligare il custode dei dati o la persona incaricata di conservarli a mantenere il segreto sulle procedure intraprese per il periodo di tempo previsto dal loro diritto interno. 4 Le facoltà e le procedure di cui al presente articolo sono subordinate agli articoli 14 e 15. Art. 17 Rapida conservazione e trasmissione di dati relativi al traffico informatico 1 Al fine di assicurare la conservazione dei dati relativi al traffico informatico in applicazione dell'articolo 16, le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per: a. assicurare che la conservazione rapida dei dati relativi al traffico informatico sia possibile indipendentemente dal fatto che uno o più fornitori di servizi abbiano partecipato alla trasmissione della comunicazione; e b. assicurare la trasmissione rapida all'autorità competente della Parte, o a un soggetto designato da tale autorità, di una quantità di dati relativi al traffico informatico sufficiente per consentirle l'i...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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