Convenzione sulla cibercriminalità

Riassunto


Convenzione sulla cibercriminalità

Traduzione1

Convenzione sulla cibercriminalità

Conclusa a Budapest il 23 novembre 2001 Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 20112

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 settembre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di rafforzare il legame fra i propri membri;

riconoscendo l'interesse a intensificare la collaborazione con gli altri Stati parte della presente Convenzione;

convinti della necessità di perseguire in via prioritaria una politica comune in campo penale finalizzata a proteggere la società contro la criminalità informatica, in particolare adottando una legislazione adeguata e migliorando la cooperazione internazionale;

consci dei profondi cambiamenti dovuti all'introduzione della tecnologia digitale, alla convergenza e alla costante globalizzazione delle reti informatiche;

preoccupati per il rischio che le reti informatiche e le informazioni elettroniche vengano utilizzate anche per commettere reati e che le prove di tali reati siano memorizzate e trasferite attraverso queste reti;

riconoscendo la necessità di una cooperazione tra gli Stati e l'industria privata nella lotta alla criminalità informatica e il bisogno di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

ritenendo che una lotta efficace contro la criminalità informatica richieda una rafforzata, rapida e ben funzionante cooperazione internazionale in campo penale;

convinti che la presente Convenzione sia necessaria per prevenire azioni dirette contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, così come l'uso improprio di questi sistemi, reti e dati, rendendo punibili i comportamenti in essa descritti e istituendo poteri sufficienti per combattere efficacemente questi reati, facilitandone l'individuazione, l'investigazione e il perseguimento su scala sia nazionale che internazionale e adottando provvedimenti per una cooperazione internazionale rapida e affidabile;

RS 0.311.43

1 Dal testo originale francese (RO 2011 6297).

2 RU 2011 6293

Cibercriminalità. Conv. RU 2011

detto soggetto a conservare e salvaguardare l'integrità dei dati per il periodo di tempo richiesto 2013 al massimo 90 giorni 2013 per consentire alle autorità competenti di ottenere la loro trasmissione. Le Parti possono prevedere il successivo rinnovo di tale ingiunzione.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per obbligare il custode dei dati o la persona incaricata di conservarli a mantenere il segreto sulle procedure intraprese per il periodo di tempo previsto dal loro diritto interno.

4 Le facoltà e le procedure di cui al presente articolo sono subordinate agli articoli 14 e 15.

Art. 17 Rapida conservazione e trasmissione di dati relativi al traffico informatico

1 Al fine di assicurare la conservazione dei dati relativi al traffico informatico in applicazione dell'articolo 16, le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per:

a. assicurare che la conservazione rapida dei dati relativi al traffico informatico sia possibile indipendentemente dal fatto che uno o più fornitori di servizi abbiano partecipato alla trasmissione della comunicazione; e

b. assicurare la trasmissione rapida all'autorità competente della Parte, o a un soggetto designato da tale autorità, di una quantità di dati relativi al traffico informatico sufficiente per consentirle l'i...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società