Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Riassunto


Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Conclusa a New York il 30 aprile 1982

Gli Stati contraenti della presente Convenzione,

animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo;

constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile;

consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme;

riconoscendo che è auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranità di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuirà alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l'umanità ed in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste;

desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati;

convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli scopi ed ai princìpi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta;

affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai princìpi del diritto internazionale generale, hanno convenuto quanto segue:

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Parte I Introduzione

Art. 1 Uso dei termini e ambito d'applicazione

(1) Ai fini della presente Convenzione:

1. Per «Area» s'intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;

2. per «Autorità» s'intende l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini;

3. per «attività nell'Area» s'intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area;

4. per «inquinamento dell'ambiente marino» s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;

5. a) Per «immissione» si intende:

i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

b) il termine «immissione» non include:

i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.

(2)...

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