Convention relative à l'aide alimentaire de 1999

Extrait


Convention relative à l'aide alimentaire de 1999

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETV)

Modifica del 21 agosto 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 terzo periodo

4 2026 Estratti dei regolamenti e delle direttive CE possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, quelli dei trattati ECE e delle norme OCSE, ETRTO, IEC, ETSI e IBC possono essere ottenuti presso le rispettive organizzazioni. 2026

Art. 7 cpv. 7 primo periodo

7 Per motoveicoli a propulsione elettrica, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore a propulsione elettrica, nel calcolo del peso a vuoto e del carico utile non viene tenuto conto del peso delle batterie. 2026

Art. 11 cpv. 2 lett. g e 3 terzo periodo

2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue (per quelli adibiti al trasporto di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti):

g. i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %), che non sono costruiti per il trasporto di persone. Non è applicabile l'articolo 61 capoverso 2 ONC;

3 2026 Per i veicoli il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti può essere rilasciata una licenza di circolazione per ognuno di questi generi di veicoli.

1RS 741.41

3218 2002-1160

III

1 Ad eccezione dell'allegato 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio

2003.

2 L'allegato 2, modificato, entra in vigore il 1° ottobre 2002.

21 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 2

N. 11 (Direttive della CE n. 70/156/CEE, 70/220/CEE, 70/387/CEE, 71/320/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 76/115/CEE, 76/761/CEE, 77/541 CEE, 78/316/CEE, 78/548/CEE, 78/549/CEE, 80/1268/CEE, 87/404/CEE, 88/77/CEE, 92/6/CEE, 92/22/CEE, 92/23/CEE, 96/27 CEE, 97/27/CE, 2001/56/CE e 2001/85/CE)

N. 13 (Regolamenti ECE n. 1, 3, 6, 7, 8, 13, 13-H, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 4...

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