Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 2, 13 Gennaio 2009 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 2, 13 Gennaio 2009 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE) Modifica del 13 gennaio 2009 L'Ufficio federale di veterinaria, visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina: I L'allegato 1 e 3 dell'ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE sono modificati secondo le versioni qui annesse. II La presente modifica entra in vigore il 18 gennaio 2009. 13 gennaio 2009 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss 1 RS 916.443.12 2 RS 916.443.133 RS 916.443.106 2008-2961 161 Categoria Testo normativo comunitario Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31) 12. pesci vivi, loro uova e gam...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) | Decreto federale sull'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi» | Gesuche um Erteilung von Arbeitszeitbewilligungen | monteur-électricien/monteuse-électricienne a règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage b programme d enseignement professionnel | Sentencia nº 4956 de Consiglio di Stato October 01 2009 | sentencia nº 3742 de consiglio di stato august 31 2011 | Sentencia nº 4800 de Consiglio di Stato, September 30, 2009 | sentencia nº 2322 de consiglio di stato, may 27, 2011