Messaggio concernente la legge federale sul controllo della sicurezza e la modifica di leggi federali che la dichiarano applicabile
Foglio Federale numero 27, 11 Luglio 2006 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge federale sul controllo della sicurezza e la modifica di leggi federali che la dichiarano applicabile
06.059 Messaggio concernente la legge federale sul controllo della sicurezza e la modifica di leggi federali che la dichiarano applicabile del 9 giugno 2006 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (legge sul control-lo della sicurezza) e il disegno di modifica di una serie di leggi che la dichiarano applicabile. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (legge sul controllo della sicurezza, LCSic) contribuisce a soddisfare le sempre crescenti esigenze di garanzia di sicurezza in ambito tecnico, ricorrendo ad un approccio unitario alla questione del rischio nel Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e trasferendo un maggior numero di compiti di sicurezza ad aziende private indipendenti. L'obiettivo è svilup-pare e applicare, all'interno del DATEC, una metodologia della sicurezza in grado di ottimizzare i controlli con i mezzi a disposizione, affidando tra l'altro maggiori responsabilità alle aziende e sfruttando sinergie. La legge sul controllo della sicurezza disciplina le procedure di controllo e di esame della sicurezza tecnica, ma non le esigenze materiali della sicurezza nei singoli impianti, nei veicoli, negli apparecchi, nei sistemi di sicurezza e nelle componenti. Inoltre garantisce che l'adempimento di compiti riguardanti la sicurezza sia separato dall'esecuzione di altre mansioni di tipo organizzativo. Vengono apportate modifiche a numerose leggi speciali, soprattutto al fine di sancire l'applicabilità della legge sul controllo della sicurezza cui infatti si ricorre solo quando una legge speciale lo prevede espressamente. Si coglie l'occasione per adeguare le leggi speciali, passo previsto da lungo tempo. La legge sugli impianti di trasporto in condotta viene completamente rivista, anche se soprattutto per quel che riguarda la redazione e la tecnica legislativa, più che per ragioni di contenuto materiale. Per i controlli di sicurezza si prevedono tre procedure: quale di queste viene applicata dipende dalla probabilità di un incidente e dalle eventuali conseguenze per l'uomo e la natura. L'attribuzione concreta non viene affrontata nella legge sul controllo della sicurezza, ma nella legislazione speciale, a livello di legge o di ordinanza. Durante le procedure previste nella legge in questione, la sicurezza tecnica viene esaminata e controllata come segue: - in base ad una dichiarazione del produttore o del gestore secondo la quale l'impianto, il veicolo, l'apparecchio, il sistema di sicurezza o la componente soddisfa le esigenze di sicurezza (dichiarazione di sicurezza), - in base alla descrizione di un organo indipendente che dichiara che l'impianto, il veicolo, l'apparecchio, il sistema di sicurezza o la componente soddisfa le esigenze di sicurezza (certificato di sicurezza) oppure - per mezzo di controlli statali da parte dell'organo per la sicurezza. Il presente disegno è necessario soprattutto per la standardizzazione dell'esame e del controllo della sicurezza: grazie ad uno svolgimento per quanto possibile uniforme e all'ampia trasmissione di compiti di esame e di controllo a terzi è possibile sia ottimizzare il controllo della sicurezza sia semplificare le procedure di autorizzazione e di approvazione accelerandole. La suddivisione dei compiti su operatori diversi diventa trasparente. 5454 L'attività di vigilanza viene agevolata e diventa più efficiente quando le disposizioni alla base della procedura sono identiche per tutti i settori e dunque è possibile creare sinergie (strumenti di vigilanza standardizzati). Infine la separazione sul piano organizzativo tra i compiti riguardanti la sicurezza e altre mansioni di un'unità amministrativa corrisponde allo standard europeo per ampi campi della vigilanza sulla sicurezza. 5455 Indice Compendio 5454 1 Punti essenziali del disegno 5459 1.1 Situazione iniziale 5459 1.2 Obiettivi della standardizzazione 5461 1.3 Portata della riorganizzazione 5461 1.4 Realizzazione degli obiettivi 5462 1.4.1 Concentrazione dei compiti statali nel settore dell'esame e del controllo della sicurezza tecnica 5462 1.4.2 Responsabilità del committente, del costruttore e del gestore per esami e controlli effettuati da terzi 5463 1.4.2.1 Esame e controllo mediante dichiarazione di sicurezza 5463 1.4.2.2 Esame e controllo mediante certificato di sicurezza 5464 1.4.2.3 Esame di impianti mediante controllo ufficiale 5464 1.4.3 Separazione netta dei compiti riguardanti la sicurezza dagli altri compiti ...
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