Ordinanza del DFE sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (Ordinanza sui controlli CITES)

Riassunto


Ordinanza del DFE sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (Ordinanza sui controlli CITES)

Ordinanza del DFE sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie

(Ordinanza sui controlli CITES)

del 16 maggio 2007

Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 1 capoverso 2, 8 capoverso 2 lettera b e 30 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie (OCS), ordina:

Art. 1 Oggetto

(art. 1 cpv. 2 OCS)

La presente ordinanza stabilisce quali animali, piante e prodotti da essi derivati sono controllati.

Art. 2 Dichiarazione di animali, piante e prodotti

(art. 1 cpv. 2 e 22 OCS) 1 Gli animali, le piante e i prodotti elencati nell'allegato devono essere dichiarati all'ufficio doganale in caso di importazione o esportazione.

2 Fanno eccezione i prodotti di cui all'articolo 4 e all'articolo 9 capoverso 1 OCS.

Art. 3 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per le aziende commerciali registrate

(art. 8 cpv. 2 lett. b OCS)

Le aziende commerciali registrate presso l'Ufficio federale di veterinaria conformemente all'articolo 6 capoverso 3 lettera a OCS sono esonerate dall'obbligo del permesso per l'importazione dei prodotti seguenti:

a. sangue e campioni di tessuti di scimmie per scopi medici;

b. prodotti contenenti estratto di caviale; e

c. articoli in pelle di rettili.

RS 453.1 1 RS 453; RU 2007 2661

2007-0341 2677

Voce di tariffa Designazione della merce

Succhi ed estratti vege...

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