Ordinanza concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)

Riassunto


Ordinanza concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)

Ordinanza concernente i contributi d'estivazione

(Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)

del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 I contributi d'estivazione sono versati per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (unità di bestiame grosso foraggio grezzo, UBGFG), ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d'estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.

2 Per l'estivazione in aziende all'estero non è versato alcun contributo.

Art. 2 Diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi:

a. i gestori di aziende d'estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera;

b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un'azienda d'estivazione, un'azienda pastorizia o un'azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.

Art. 3 Superfici non pascolabili

1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo:

a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è pericolo di erosione;

b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su su...

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