Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

Riassunto


Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

Decreto del Consiglio federale

che conferisce obbligatorietà generale

al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

del 30 luglio 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera costruttori in legno (Holzbau Schweiz) conformemente al regolamento del 6 giugno 20082.

Art. 2

1 Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.

2 L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

3 Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

30 l...

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