Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Soletta, Vaud e Ginevra

Riassunto


Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Soletta, Vaud e Ginevra

99.039

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Soletta, Vaud e Ginevra

del 28 aprile 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Soletta, Vaud e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Compendio

L'articolo 6 della Costituzione federale fa obbligo ai Cantoni di chiedere alla Confederazione la garanzia della loro costituzione. Secondo il capoverso 2 di detto articolo la Confederazione, a sua volta, deve accordare la garanzia qualora le costituzioni cantonali non contengano nulla di contrario alla Costituzione federale né alle altre disposizioni del diritto federale, garantiscano l'esercizio dei diritti politici nelle forme repubblicane (rappresentative o democratiche), siano accettate dal po-polo e possano essere rivedute qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; se le disattendono, la garanzia deve essere negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono:

Nel Cantone di Zurigo:

- il riordinamento referendario;

- il nuovo diritto del personale;

- l'organizzazione del Consiglio della formazione;

Nel Cantone di Obvaldo:

- la sostituzione della Landsgemeinde con uno scrutinio popolare;

Nel Cantone di Soletta:

- il referendum facoltativo per gli atti legislativi incontrastati;

- il referendum finanziario obbligatorio;

Nel Cantone di Vaud:

- l'introduzione del referendum finanziario;

Nel Cantone di Ginevra:

- la sorveglianza dei tribunali;

- la composizione dell'Ufficio del Gran Consiglio;

- l'organizzazione dei Servizi industriali;

- le incompatibilità legate al mandato di deputato al Gran Consiglio.

Tutte queste modifiche sono conformi all'articolo 6 capoverso 2 della Costituzione federale e pertanto deve essere conferita loro la garanzia federale.

Messaggio

1 Le singole revisioni

11 Costituzione del Cantone di Zurigo 111 Votazioni popolari cantonali Nella votazione popolare del 27 settembre 1998 gli elettori del Cantone di Zurigo hanno approvato:

- con 218 146 sì contro 102 879 no, la modifica degli articoli 28, 29 capoversi

1 e 3, 30, 31 numeri 1, 2 e 5, l'introduzione degli articoli 28bis, 30bis e 31

numero 2a della costituzione cantonale nonché l'abrogazione della legge costituzionale del 15 aprile 1877 sull'attuazione dell'articolo 89 della Costituzione federale (riordinamento referendario);

- con 264 722 sì contro 48 506 no, la modifica degli articoli 1, 8 capoverso 2,

11 capoverso 1, 13 capoverso 1, 40 numeri 4 e 7, 41 e 61, l'introduzione degli articoli 11 capoverso 2 e 16 capover...

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