Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea (con all.)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 2, 18 Gennaio 2005 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea (con all.)
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea Concluso l201911 luglio 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio 2002 Considerando che la Svizzera e lo Stato del Qatar fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari, il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Qatar hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni 1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Confederazione svizzera, l'Ufficio federale de...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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