Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 5 settembre 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 aprile 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao,

debitamente autorizzato dall'istituzione competente sovrana della Repubblica portoghese e con il consenso del Governo della Repubblica popolare cinese,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e dell'Allegato:

a. il termine «regione» ha, per quanto riguarda la Svizzera, il significato attribuito al termine «territorio» così com2019è definito all'articolo 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, (di seguito: la Convenzione) e, per quanto riguarda Macao, esso include la penisola di Macao e le isole di Taipa e di Coloane;

b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per Macao, l'Autorità dell'aviazione c...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società