Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazio-ne Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli
Foglio Federale numero 8, 26 Febbraio 2002 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 8, 26 Febbraio 2002 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazio-ne Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli
Allegato 3Traduzione1Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoliFirmato a Vaduz il 21 giugno 2001Pascal Couchepin Capo della Delegazione svizzeraS.E. Jawad Hadid Capo della Delegazione giordanaVaduz, 21 giugno 2001Pregiato signor Hadid,Mi pregio riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e il Regno ascemita di Giordania (di seguito: Giordania) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Giordania.Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Giordania alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;II. concessioni tariffali accordate dalla Giordania alla Svizzera alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;III. ai fini dell'applicazione degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;IV. gli Allegati I-III sono parti integranti del presente Accordo.La Svizzera e la Giordania esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Stato sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923.1 Dal testo originale inglese.Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoliIl presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Giordania.Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Giordania.La denuncia, da parte della Giordania o della Svizzera, dell'Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell'Accordo di libero scambio.Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Giordania in merito al contenuto della presente lettera.Gradisca, pregia...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Arrêt nº C 118/01 de IIe Cour de Droit Social, November 26, 2001 | arrêt nº c 163/01 de iie cour de droit social november 12 2001 | Arrêt nº I 601/99 de IIe Cour de Droit Social, November 02, 2001 | Arrêt nº 2A.21/2001 de IIe Cour de Droit Public, May 01, 2001 | Sentencia nº 92 de Consiglio di Stato January 13 2010 | sentencia nº 5285 de consiglio di stato november 18 2010 | sentencia nº 1835 de consiglio di stato april 02 2008 | Sentencia nº 53 de Consiglio di Stato January 09 2010