Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie

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Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Modifica del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 2: Partecipanti, quadri, organizzatori, coach G+S e monitori

Art. 14 Quadri

1 La formazione dei monitori e dei coach G+S è garantita dai quadri. Sono considerati quadri i periti, gli istruttori e i consulenti.

2 Il Dipartimento determina i compiti e disciplina la formazione e il perfezionamento dei quadri, come pure la revoca e la perdita del riconoscimento. Disciplina inoltre la responsabilità disciplinare dei quadri dell'UFSPO che non sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19272.

Art. 14a Organ...

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