Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla concezione di Esercito XXI (Concetto direttivo Esercito XXI)

Riassunto


Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla concezione di Esercito XXI (Concetto direttivo Esercito XXI)

01.075

Rapporto

del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla concezione di Esercito XXI

(Concetto direttivo Esercito XXI)

del 24 ottobre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo il Rapporto sulla concezione di Esercito XXI (Concetto direttivo Esercito XXI; CDEs XXI), chiedendovi di prenderne atto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Rapporto

1 Introduzione

Sotto la denominazione Esercito svizzero XXI è stata intrapresa una profonda ristrutturazione della nostra difesa, intesa ad assicurare la capacità del nostro esercito di offrire un contributo essenziale alla sicurezza della Svizzera, alla protezione della sua popolazione e alla stabilità del suo contesto strategico. La riforma è necessaria in quanto l'esercito, nella sua forma attuale, non è in grado di adempiere questi compiti in maniera ottimale.

La missione principale resta la difesa del Paese da minacce militari. Determinante per la riforma dell'esercito è l'evoluzione della situazione in materia di politica di sicurezza: se le sfide militari cambiano, anche la nostra risposta - ossia l'esercito - deve esservi adeguata, affinché possa rimanere uno strumento efficace per garantire la sicurezza.

Benché sia fondata soprattutto su considerazioni di politica di sicurezza, la riforma dell'esercito considera nondimeno altri aspetti: l'adeguamento all'evoluzione della nostra società, le risorse finanziarie disponibili e le condizioni quadro demografiche.

La base per l'elaborazione del presente Concetto direttivo per l'esercito è rappresentata dalla Costituzione federale:

Art. 58 Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

2 L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

Il presente Concetto direttivo illustra come l'esercito adempirà la propria missione, definita in maniera più precisa nel rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale del 7 giugno 1999 sulla politica di sicurezza della Svizzera («Sicurezza attraverso la cooperazione», RAPOLSIC 2000), e delinea la pertinente organizzazione.

Parallelamente alla riforma dell'esercito, la cooperazione civile in occasione di catastrofi e situazioni d'emergenza è trattata nell'ambito del progetto Protezione della popolazione. Il progetto Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS) procede pure parallelamente alla riforma dell'esercito e in sintonia con quest'ultima, ma si concluderà più tardi. Non è pertanto possibile presentare un «Concetto globale in materia di sicurezza», né il Concetto direttivo per l'esercito potrebbe costituirne un'anticipazione. Tuttavia, sulla base del mandato costituzionale, occorre ipotizzare che anche per il futuro dall'esercito si attenderanno prestazioni nel settore della sicurezza interna. L'esercito mette a disposizione i mezzi necessari fondandosi sulle esperienze degli ultimi anni e la sua organizzazione è sufficientemente flessibile per consentire una riduzione o un ampliamento di questi mezzi in funzione dei bisogni.

Il Concetto direttivo per l'esercito è presentato all'Assemblea federale contemporaneamente al messaggio concernente la riforma Esercito XXI e la revisione della legislazione militare, che ne concretizzano i contenuti a livello legislativo.

Breve ritratto di Esercito XXI

Il nuovo esercito consiste dello Stato maggiore generale, delle Forze terrestri e delle Forze aeree. Gli elementi fondamentali delle Forze terrestri sono i battaglioni e i gruppi, con i quali sarà possibile costituire sei brigate da combattimento (senza la riserva), oppure otto (con la riserva), e quattro regioni territoriali. Le Forze aeree dispongono di numerose squadriglie di velivoli da combattimento, elicotteri e velivoli da trasporto, di formazioni d'aerodromo e di gruppi di difesa contraerea. Esercito XXI avrà un effettivo considerevolmente inferiore rispetto a quello dell'esercito attuale: 120 000 militari nell'esercito attivo, a cui si aggiungono una classe di reclute (ca. 20 000) e una riserva di 80 000 militari. Questa riduzione è opportuna in considerazione del mutato contesto e dell'evoluzione tecnico-militare. Essa risponde anche alla necessità di ridurre la durata del servizio per i militari di milizia. L'esercito non ne risulterà indebolito se le risorse rese disponibili grazie all'effettivo inferiore saranno impiegate per la modernizzazione e il miglioramento dell'istruzione, dell'equipaggiamento e dell'armamento.

Esercito XXI resta un esercito di milizia. Per princi...

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